Sez. 3, Sentenza n. 3697 del 23/06/1984 (Rv. 435689 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA ALL'UNICO PROCURATORE - NULLITÀ - INESISTENZA - SANATORIA - CONDIZIONI - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA ALL'UNICO PROCURATORE - NULLITÀ - INESISTENZA - SANATORIA - CONDIZIONI - LIMITI.*
La notificazione dell'impugnazione a più parti presso l'unico procuratore mediante consegna di una sola copia, data l'incertezza assoluta circa il destinatario dell'atto, è affetta da inesistenza giuridica, che resta superata, ma solo con efficacia ex nunc, dalla Costituzione in giudizio di tutte le dette parti, sicché questa, ove intervenga dopo la scadenza del termine per impugnare, non è idonea a comportare né la valida instaurazione del rapporto processuale, né, correlativamente, l'applicabilità dell'art. 331 cod. proc. civ. (V 579/84, mass n 432815; (V 6260/83, mass n 431019; (Conf 4125/82, mass n 422101).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)