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Sez. 3, Sentenza n. 1667 del 18/05/1983 Cc. (dep. 09/07/1983) Rv. 090410 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA - RIESAME LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/90410-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA - RIESAME LIMITI.*

Il riesame nel merito di una misura cautelare reale deve ritenersi limitato alla indagine conoscitiva dei reali scopi che hanno portato all'adozione della misura suindicata, nel senso che il giudice del riesame deve solo accertare se sussistano le esigenze processuali probatorie e, al limite, le esigenze di prevenzione ex art. 219 cod. proc. pen. atte a giustificare l'adozione della misura, senza esaminare la fondatezza dell'Esercizio dell'Azione penale perché ciò significherebbe anticipare una valutazione demandata ad altre fasi processuali. (Conf mass n 164049; (Conf mass n 164291; (Conf mass n 162843).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 224, Cod. Proc. Pen. art. 337, Cod. Proc. Pen. art. 343 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)