Sez. 3, Sentenza n. 20856 del 17/01/2017 Ud. (dep. 02/05/2017) Rv. 270127 - 01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Trentino Alto Adige - Lingua presunta - Errata individuazione - Nullità - Condizioni - Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA
In tema di atti processuali e uso della lingua nella regione Trentino-Alto Adige, la scelta ad opera dell'autorità procedente della lingua che si presume essere utilizzata dall'imputato non comporta, ex art. 18 bis del d.P.R. n. 574 del 1988, come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. n. 124 del 2005, alcuna nullità. Tuttavia, l'imputato, in tal caso, ha la facoltà, ex art. 15, comma secondo, del d.P.R. n. 574 del 1988, di chiedere entro 15 giorni dalla ricezione dell'atto che il procedimento prosegua nella propria e diversa lingua materna, e solo nell'ipotesi in cui detta richiesta sia disattesa si determina, ex art. 18 bis, comma primo, del succitato d.P.R. n. 574 del 1988, una nullità assoluta che consegue esclusivamente all'avvenuta scelta della lingua. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso dell'imputato rilevando che il decreto di citazione a giudizio era stato formato correttamente in lingua tedesca, presunta lingua materna del ricorrente ai sensi degli artt. 15 e 18 d.P.R. n.547 del 1988; l'opzione per la lingua italiana era pervenuta solo in data successiva alla formazione del predetto decreto, consentendo così di celebrare il dibattimento in lingua italiana).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 art. 15 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 art. 17 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 art. 18 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)