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Sez. 5, Sentenza n. 664 del 13/11/2013 Ud. (dep. 10/01/2014) Rv. 257959 - 01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Trentino Alto Adige - Lingua presunta - Errata individuazione - Nullità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257959-01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA

In tema di atti processuali e uso della lingua nella regione Trentino-Alto Adige, l'errata individuazione della lingua presunta ad opera dell'autorità procedente non comporta, ex art. 18 bis del d.P.R. n. 574 del 1988, come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. n. 124 del 2005, alcuna nullità. Tuttavia, l'imputato, in tal caso, ha la facoltà, ex art. 15, comma secondo, del d.P.R. n. 574 del 1988, di chiedere entro 15 giorni dalla ricezione dell'atto che il procedimento prosegua nella propria e diversa lingua materna, e solo nell'ipotesi in cui detta richiesta sia disattesa si determina, ex art. 18 bis, comma primo, del succitato d.P.R. n. 574 del 1988, una nullità assoluta che consegue esclusivamente all'avvenuta scelta della lingua. (Fattispecie relativa a processo celebrato nella Provincia di Bolzano nei confronti di imputato di madrelingua italiana cui sono stati notificati l'avviso ex art. 415 bis ed il decreto di citazione a giudizio in lingua tedesca).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 art. 15 com. 2 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 art. 18 bis, Decreto Legisl. 13/06/2005 num. 124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)