Sez. U, Sentenza n. 10251 del 17/10/2006 Ud. (dep. 09/03/2007) Rv. 235697 - 01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Trentino Alto Adige - Piena parificazione della lingua tedesca a quella italiana - Udienza preliminare - Esatta corrispondenza delle versioni linguistiche dei verbali di udienza e del decreto che dispone il giudizio - Nullità assoluta - Esclusione.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA
Nei processi che si celebrano dinanzi ad autorità giudiziarie della Regione Trentino-Alto Adige, la mancata corrispondenza delle versioni linguistiche dei verbali dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio non dà luogo alla nullità assoluta di cui dall'art. 18 bis al d.P.R. 15 luglio 1988, n.574, come mod. dal D.Lgs. 29 maggio 2001, n. 283, poichè non viola la regola della piena "parificazione" della lingua tedesca alla lingua italiana e dell'impiego per ciascun atto "della lingua usata" dall'interessato. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha affermato che l'eventuale incompletezza di una delle versioni linguistiche dei suddetti atti potrebbe unicamente rilevare ai fini delle nullità previste dagli artt. 142 e 429 c.p.p.).
Riferimenti normativi: DPR 15/07/1988 num. 574 art. 18 com. 2, Decreto Legisl. 29/05/2001 num. 283 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 142, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)