Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5806 del 22/02/2022 (Rv. 664066 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI | Rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 - Notifica all’Ufficio Finanziario - Necessità - Fondamento - Differenza con l’opposizione alle liquidazioni per le attività espletate nei giudizi penali e civili ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002. PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO - In genere.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI
In caso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso in opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere notificato all'Ufficio Finanziario, in ragione del ruolo, rivestito per l'erario, di legittimato passivo nel relativo processo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è parte necessaria il Ministero della Giustizia, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del medesimo procedimento.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)