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Sez. 1, Ordinanza n. 18670 del 23/09/2005 (Rv. 583199 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Rigetto dell'istanza di ammissione - Impugnazione - Natura del procedimento - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell'impugnazione - Requisiti - Notificazione - Necessità.
Stato
decisa il 2005-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583199-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

Il procedimento disciplinato dall'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 rientra nell'ambito della giurisdizione civile, come si desume dalla circostanza che il ricorso al presidente del tribunale avverso il provvedimento con cui il magistrato competente abbia rigettato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve essere notificato all'ufficio finanziario che è parte nel processo, instaurandosi in tal modo un procedimento contenzioso ove al soggetto che richiede di fare carico allo Stato delle spese del proprio processo si contrappone l'amministrazione finanziaria, che tali spese dovrebbe sopportare. È pertanto inammissibile l'impugnazione del provvedimento con cui il presidente del tribunale abbia rigettato il predetto ricorso, che non presenti i requisiti del ricorso per cassazione e non risulti notificata ad alcuno.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 113 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)