Sez. L, Sentenza n. 5607 del 09/06/1990 (Rv. 467601 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI E PREMI - PRESCRIZIONE - IN GENERE - DIRITTO DELL'I.N.A.I.L. ALLA RISCOSSIONE DI DIFFERENZE DI PREMIO - PRESCRIZIONE TRIENNALE - APPLICABILITÀ - DECORRENZA - SOSPENSIONE - CONDIZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI E PREMI - PRESCRIZIONE - IN GENERE - DIRITTO DELL'I.N.A.I.L. ALLA RISCOSSIONE DI DIFFERENZE DI PREMIO - PRESCRIZIONE TRIENNALE - APPLICABILITÀ - DECORRENZA - SOSPENSIONE - CONDIZIONE.*
Il diritto dell'i.N.A.I.L. alla riscossione di quanto risultante effettivamente dovuto, per residue quote di premio e differenze supplementari determinate da variazioni di rischio o da conguagli operati in relazione alle registrazioni delle retribuzioni o alla rettifica delle medesime a seguito di accertamenti ispettivi, è soggetto alla prescrizione triennale, prevista dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, come modificato dalla legge n. 33 del 1980, e decorrente dalla scadenza del termine concesso al datore di lavoro per l'adempimento del relativo Obbligo, vale a dire dal decimo giorno successivo alla comunicazione dell'i.N.A.I.L. all'interessato degli accertamenti e delle conseguenti liquidazioni effettuate ai fini suddetti, salva, peraltro, la sospensione triennale della stessa prescrizione stabilita con l'art. 2, diciannovesimo comma del d.l. n. 463 del 1983, come modificato dalla legge di conversione n. 638 del 1983.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 com. 19 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)