Sez. U, Sentenza n. 2525 del 02/05/1979 (Rv. 398855 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - DIVIETO DI EMANAZIONE DI OGNI PROVVEDIMENTO - VIOLAZIONE - DEDUZIONE NEL PROCEDIMENTO DI REGOLAMENTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART 700 COD PROC CIV DOPO LA PROPOSIZIONE DELL'ISTANZA DI REGOLAMENTO).*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - DIVIETO DI EMANAZIONE DI OGNI PROVVEDIMENTO - VIOLAZIONE - DEDUZIONE NEL PROCEDIMENTO DI REGOLAMENTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART 700 COD PROC CIV DOPO LA PROPOSIZIONE DELL'ISTANZA DI REGOLAMENTO).*
L'irritualita dei provvedimenti emanati durante la sospensione del processo, disposta dall'art 367 cod proc civ a seguito della proposizione dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, non puo essere utilmente dedotta nel relativo giudizio dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il cui ambito e circoscritto unicamente al problema della giurisdizione. (nella specie il ricorrente sosteneva che la proposizione della istanza di regolamento preventivo di giurisdizione avrebbe dovuto impedire al pretore l'emanazione dei provvedimenti d'urgenza a lui richiesti a norma dell'art 700 cod proc civ). (V 709/76, mass n 379355).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)