Sez. 2, Sentenza n. 22598 del 05/11/2010 (Rv. 614825 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Proprietà - Diritto autodeterminato - Configurabilità - Significato - Conseguenze - Azioni relative - Allegazione nel corso del giudizio di un titolo diverso - Domanda nuova - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
La proprietà appartiene alla categoria dei diritti "autodeterminati", individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, sicché nelle azioni ad essi relative, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, la "causa petendi" si identifica con i diritti stessi, mentre il titolo, necessario alla prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda. Ne consegue che l'allegazione, nel corso del giudizio di rivendicazione, di un titolo diverso (nella specie usucapione) rispetto a quello (nella specie contratto) posto inizialmente a fondamento della domanda costituisce soltanto un'integrazione delle difese sul piano probatorio, integrazione non configurabile come domanda nuova, né come rinuncia alla valutazione del diverso titolo dedotto in precedenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)