Sez. 3, Sentenza n. 18321 del 01/12/2003 (Rv. 568583 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE | Opzione a favore del terzo - Diritto del terzo - Natura autonoma - Conseguenze - Azione diretta del terzo nei confronti del promittente - Ammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE
In materia contrattuale, nel contratto a favore di terzo ex art. 1411 cod. civ. il diritto del terzo è autonomo rispetto a quello dello stipulante e, anche se di natura reale, , può essere fatto pertanto valere contro il promittente anche in via diretta, senza necessità dell'intervento in giudizio dello stipulante. Ne consegue che, a tale stregua, il terzo, a favore del quale sia stato convenuto il diritto di opzione per l'acquisto di un bene immobile, che non possa attuare il proprio diritto con la doverosa collaborazione del promittente, è direttamente legittimato a far valere nei confronti di costui la pretesa alla stipulazione del contratto di vendita in relazione al quale l'opzione è stata concessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1331, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)