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Sez. 3, Sentenza n. 8056 del 31/03/2007 (Rv. 599098 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Inammissibilità - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599098-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

Affinché vi sia una "mutatio libelli" vietata in grado di appello, occorre che sussista una radicale immutazione del fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, essendo stati posti a fondamento della pretesa fatti nuovi e diversi mai dedotti in primo grado. (Alla stregua di tale principio, la S.C. ha ritenuto costituire domanda nuova quella avanzata, a titolo di risarcimento danni per l'attività di broker di assicurazione, in primo grado invocando a fondamento la mancata percezione delle provvigioni a seguito della mancata partecipazione alla stipula dei contratti, mentre in appello la pretesa risarcitoria era stata avanzata per il mancato svolgimento della medesima attività in occasione dei successivi rinnovi dei contratti medesimi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 28/11/1984 num. 792

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)