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Sez. 2, Sentenza n. 7579 del 28/03/2007 (Rv. 596052 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Mutamento dell domanda - Nozione - "Emendatio libelli" - Differenze - Fattispecie in tema di reintegrazione del possesso.
Stato
decisa il 2007-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596052-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

Si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", sicché risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere. (Nella specie, il ricorrente aveva proposto azione di reintegrazione del possesso di una striscia di terreno, lamentando di esserne stato spogliato dal vicino che aveva realizzato una rete metallica di recinzione; la S.C., nell'escludere che costituisse domanda nuova la richiesta di abbattimento della recinzione formulata dal ricorrente nel giudizio di appello, ha statuito che la stessa rappresentava semmai una specificazione della domanda di reintegrazione del possesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 183, Cod. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)