Sez. 3, Sentenza n. 5152 del 06/04/2001 (Rv. 545694 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Inammissibilità - Presupposti - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
La legittima configurabilità di una "mutatio libelli" -non consentita in grado di appello - postula che la parte abbia, in quella sede, radicalmente immutato il fatto giuridico costituito dal diritto originariamente vantato, ponendo a fondamento della pretesa fatti nuovi e diversi mai dedotti in primo grado, ed introducendo un tema di indagine e decisione completamente nuovo (principio affermato dalla S.C. in fattispecie in cui, a fronte di una domanda di risarcimento danni per illecita demolizione di un fabbricato da parte della P.A., era stato richiesto dai condomini in appello - sia pur in via gradata - un indennizzo per l'utilizzazione, da parte della stessa P.A., del terreno di sedime di detto fabbricato a titolo di arricchimento senza causa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)