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Sez. L, Sentenza n. 4414 del 26/07/1984 (Rv. 436308 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - PERSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - COMPUTO SULLA BASE DELLA INTERA ANZIANITÀ DI SERVIZIO - OBBLIGATORIETÀ - INDENNITÀ LIQUIDATA DALL'ALIENANTE - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436308-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - PERSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - COMPUTO SULLA BASE DELLA INTERA ANZIANITÀ DI SERVIZIO - OBBLIGATORIETÀ - INDENNITÀ LIQUIDATA DALL'ALIENANTE - RILEVANZA - LIMITI.*

Nel caso di trasferimento di azienda, ove sia esclusa l'interruzione o la novazione del rapporto di lavoro intercorso con l'alienante, il lavoratore, che abbia continuato a prestare la sua opera alle dipendenze del cessionario dell'azienda, ha un diritto - non derogabile neppure ad opera della disciplina collettiva - ad un'indennità di fine rapporto sulla base dell'intera anzianità di servizio, non rilevando in contrario la liquidazione dell'indennità di anzianità operata in suo favore dall'imprenditore alienante, la quale può essere considerata come acconto di quanto complessivamente dovutogli alla fine dell'unico ed ininterrotto rapporto di lavoro. (V 7009/82, mass n 424671; (V 4416/82, mass n 422406; (V 1939/80, mass n 405564; (V 34/64, mass n 300051).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)