Sez. 1, Sentenza n. 7983 del 07/04/2011 (Rv. 617209 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Udienza, nella specie di discussione nel giudizio di appello - Rinvio d'ufficio - Comunicazione alla parte contumace - Necessità - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie disciplinata dal regime anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Qualora venga disposto un rinvio d'ufficio, nella specie dell'udienza di discussione in appello, di esso non deve essere data comunicazione al convenuto contumace, poiché la relativa ordinanza non rientra tra i provvedimenti tassativamente indicati, all'art. 292 cod. proc. civ., come quelli oggetto di necessaria notificazione personale alla parte non costituita; ne consegue che la mancata notizia di detto rinvio non determina alcuna violazione del principio del contraddittorio.(Principio affermato dalla S.C. in tema di impugnazione avverso la sentenza resa dal tribunale sull'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, in fattispecie disciplinata dal regime anteriore al d.lgs. 29 gennaio 2006, n. 5).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 132, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)