Sez. L, Sentenza n. 4916 del 09/10/1985 (Rv. 442292 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - IN GENERE - RINVIO D'UFFICIO DELLA CAUSA PER IMPEDIMENTO DEL GIUDICE - COMUNICAZIONE AL CONTUMACE - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA ANCORA NON EFFETTUATA ALL'ATTO DEL RINVIO - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - IN GENERE - RINVIO D'UFFICIO DELLA CAUSA PER IMPEDIMENTO DEL GIUDICE - COMUNICAZIONE AL CONTUMACE - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA ANCORA NON EFFETTUATA ALL'ATTO DEL RINVIO - IRRILEVANZA.*
Al convenuto contumace, il quale non ha diritto alla notificazione dei provvedimenti istruttori diversi da quelli indicati nell'art. 292 cod. proc. civ., non deve esser comunicato il rinvio d'ufficio della causa per impedimento del giudice. Tale principio non soffre eccezione neppure nel caso in cui all'atto del rinvio il convenuto non sia stato ancora dichiarato contumace giacché ciò non esclude che il giudice, accertata in un secondo momento la regolarità della notificazione, possa considerare il convenuto contumace fin dalla prima udienza. (Conf 5123/84, mass n 436909; (Conf 5030/81, mass n 415810).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 290, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)