Sez. 5, Sentenza n. 13801 del 16/10/2017 Ud. (dep. 23/03/2018) Rv. 272838 - 01
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Ricorso per cassazione della sola parte civile - Interesse ad impugnare - Esclusioni - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE
È inammissibile per mancanza di interesse il ricorso della parte civile avverso la sentenza del giudice di pace con cui si è dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. piuttosto che ex art. 34 d.lgs. n.274 del 2000. (In motivazione, la Corte ha precisato che la parte civile non potrebbe vedersi riconosciuti, in caso di accoglimento del ricorso, effetti più vantaggiosi di quelli già previsti dall'art. 651-bis cod. proc. pen., potendosi ottenere comunque il risarcimento in sede civile).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)