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Sez. L, Sentenza n. 10376 del 20/05/2015 (Rv. 635546 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Decadenza dall'azione giudiziaria - Erronea indicazione dei termini di proposizione del ricorso giurisdizionale - Incidenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635546-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

L'erronea indicazione da parte dell'INPS del termine per proporre ricorso in sede giurisdizionale, contenuta nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo, non è idonea ad incidere sul decorso dei termini di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, di cui all'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, trattandosi di termini stabiliti da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha dichiarato la decadenza della domanda giudiziale per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione, proposta dopo un anno dal rigetto amministrativo, anche se la parte aveva formato il proprio convincimento sulla base dell'erronea indicazione nel provvedimento dell'INPS di un termine quinquennale per adire l'autorità giudiziaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2968, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)