Sez. L, Sentenza n. 25892 del 10/12/2009 (Rv. 611775 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - Erronea indicazione, nel provvedimento di diniego della prestazione, dei termini di proposizione del ricorso amministrativo - Incidenza sul decorso del termine - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, il comportamento dell'INPS che, nel denegare la prestazione (nella specie, il trattamento anticipato di mobilità ai sensi dell'art. 7 della legge n. 223 del 1991), abbia indicato termini erronei di impugnazione cui il ricorrente si sia conformato proponendo il ricorso amministrativo oltre il prescritto termine annuale di impugnazione e l'azione giudiziale oltre il termine decadenziale, può assumere rilievo ai fini risarcitori, in relazione all'affidamento erroneamente ingenerato nell'assicurato, ma non esclude l'obiettiva circostanza dell'avvenuta decadenza, che opera "de jure", prescindendo dalla condotta delle parti.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)