Sez. L, Ordinanza n. 24101 del 27/07/2026 (Rv. 679592-01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Controversie in materia di invalidità civile - Termine di decadenza per l'azione giudiziaria - Erronea indicazione da parte dell'INPS - Incidenza - Esclusione - Eventuale rilievo del comportamento dell’ente sotto il diverso profilo risarcitorio - Sussistenza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di controversie per le prestazioni di invalidità civile, il termine semestrale di cui all'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, ha natura pubblicistica ed opera de iure, con la conseguenza che la sua inosservanza comporta la decadenza dall'azione, anche se essa è stata determinata dal comportamento dell'INPS che abbia erroneamente indicato un più ampio termine di impugnazione, cui il privato si sia conformato, restando salvo l'eventuale rilievo di tale comportamento sotto il diverso profilo risarcitorio.
Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)