Sez. 1 - , Sentenza n. 22383 del 06/09/2019 (Rv. 655028 - 02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ | Procedure competitive - Discrezionalità del curatore - Termine ex art. 490, comma 2, c.p.c. – Applicabilità - Esclusione - Adeguatezza della pubblicità - Sufficienza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ
L'art. 107 l.fall., nel testo applicabile "ratione temporis", prima dell'efficacia delle modifiche introdotte dall'art. 11 del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015, attribuisce al curatore ampia discrezionalità circa le modalità di liquidazione dei beni fallimentari tramite procedure competitive, sicchè non è necessario il rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 490, comma 2, c.p.c., purchè la vendita avvenga con pubblicità idonea ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 490, Legge Falliment. art. 104 ter, Legge Falliment. art. 107, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 11, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 23 com. 2 CORTE COST., Legge 06/08/2015 num. 132 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)