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Sez. 1 - , Ordinanza n. 26076 del 05/09/2022 (Rv. 665537 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA' | Opzione del curatore per la procedura competitiva ex art. 107, comma 1, l.fall. - Avviso di vendita - Natura di "lex specialis" - Conseguenze - Previsione della decadenza dell’aggiudicatario per mancato versamento del saldo del prezzo entro il termine indicato - Prorogabilità “ex post” in assenza di causa non imputabile - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665537-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA'

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, qualora il curatore opti per una procedura competitiva deformalizzata ex art. 107, comma 1, l.fall., l'avviso di vendita costituisce nondimeno la "lex specialis" di essa, fissando regole inderogabili di trasparenza e correttezza anche a salvaguardia della parità fra gli offerenti, il che postula che, ove lo stesso preveda la decadenza dell'aggiudicatario per mancato versamento del saldo prezzo nel termine indicato, non sia concedibile una proroga "ex post", a richiesta dell'interessato, salvo che questi non dimostri di essere incorso nella decadenza per causa non imputabile, secondo quanto previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c.

Legge Falliment. art. 107 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)