Sez. 1 - , Ordinanza n. 21007 del 01/07/2022 (Rv. 665231 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA' | Procedura competitiva - Irregolarità delle operazioni di vendita - Partecipante alla gara non aggiudicatario - Interesse ad impugnazione l'atto finale della procedura - Intervenuta cessione del bene fallimentare - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA'
In tema di liquidazione dei beni fallimentari tramite procedure competitive, sussiste l'interesse ad impugnare l'atto finale del procedimento in capo al partecipante non aggiudicatario, che deduca l'irregolare svolgimento della gara, anche quando i beni siano ormai venduti, poiché l'ampia discrezionalità riconosciuta al curatore dall'art. 107 l.fall. non esonera dal rispetto delle regole minime di correttezza e trasparenza, normalmente consacrate nell'avviso di vendita, e la loro inosservanza, inficiando la validità delle operazioni, si traduce nell'illegittimità dell'aggiudicazione, la quale, a sua volta, determina l'invalidità derivata dell'atto conclusivo della procedura, consentendone l'impugnazione da parte di tutti gli interessati. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha cassato l'ordinanza che, in sede di reclamo, aveva escluso l'interesse a far valere, quando era ormai intervenuta la cessione dei beni fallimentari, l'illegittima aggiudicazione a favore di un soggetto che era stato ammesso alla gara nonostante la sua offerta non rispettasse tutti i requisiti richiesti nell'avviso di vendita).
Legge Falliment. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)