Sez. L, Sentenza n. 13093 del 15/06/2011 (Rv. 617644 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Disciplina relativa ai licenziamenti collettivi - Applicabilità alle "organizzazioni di tendenza" - Condizioni e limiti - Svolgimento di attività imprenditoriale - Fattispecie relativa a licenziamento intimato dall'Allied Joint Force Command Headquarters di Napoli.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Si applica la disciplina nazionale sui licenziamenti collettivi qualora l'ente datore di lavoro, pur non essendo un imprenditore, svolga nel caso concreto attività di carattere imprenditoriale, caratterizzata dai due requisiti della economicità e della autonomia, gestionale, finanziaria e contabile, e non operi invece come organizzazione di tendenza. L'accertamento del carattere imprenditoriale dell'attività in concreto esercitata da qualsiasi ente è riservato al giudice di merito e, come tale, censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato dall'Allied Joint Force Command Headquarters di Napoli, dovendosi ritenere che tale organismo, nel gestire il Fondo Benessere morale (MWA), preposto a fornire servizi al personale civile e militare della base NATO, operasse secondo criteri di economicità della gestione con autonomia finanziaria-contabile e, dunque, quale imprenditore commerciale e non come organizzazione di tendenza).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)