Sez. L, Sentenza n. 10155 del 16/05/2005 (Rv. 582225 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Disciplina relativa ai licenziamenti collettivi - Applicabilità alle "organizzazioni di tendenza" - Condizioni e limiti - Svolgimento di attività imprenditoriale - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Si applica la disciplina nazionale sui licenziamenti collettivi qualora l'ente datore di lavoro, pur non essendo un imprenditore, svolga nel caso concreto attività di carattere imprenditoriale, caratterizzata dai due requisiti della economicità e della autonomia, gestionale, finanziaria e contabile, e non operi invece come organizzazione di tendenza. L'accertamento del carattere imprenditoriale dell'attività in concreto esercitata da qualsiasi ente pubblico non economico è riservato al giudice di merito e, come tale, censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato dal Quartier generale delle forze alleate del Sud Europa ai cittadini italiani assunti per i bisogni locali di manodopera nell'ambito del programma di "Moral Welfare Activities", licenziamento effettuato senza l'osservanza della procedura preliminare prevista per i licenziamenti collettivi dall'art. 24, in relazione agli artt. 4 e ss., della legge 23 luglio 1991, n.223).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)