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Sez. L, Sentenza n. 11462 del 20/11/1993 (Rv. 484413 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Rivalutazione dei crediti di lavoro - Determinazione ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ. - Criteri - Trimestralità o semestralità degli scatti di contingenza ed operatività della scala mobile - Influenza - Esclusione - Indice del mese del pagamento - Rilevanza.
Stato
decisa il 1993-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484413-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria

La rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, prevista dall'art. 429 terzo comma cod. proc. civ., deve essere determinata a norma dell'art. 150 disp. att. cod. proc. civ., in base all'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria, ma prescindendo dalla trimestralità (o semestralità, ex lege n. 38/1986) degli scatti di contingenza e dalla stessa operatività della scala mobile; detta rivalutazione, pertanto, va riconosciuta anche nel caso in cui il ritardo del debitore non oltrepassi il termine per i suindicati scatti, in quanto deve essere correlata al periodo di tempo anche infratrimestrale (o infrasemestrale) trascorso dalla maturazione del credito al suo soddisfacimento, applicandosi in tale ipotesi non l'indice rilevato alla fine del periodo trimestrale (o semestrale) scaduto prima, ma l'indice del mese del pagamento medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 26/02/1986 num. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)