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Sez. 1, Sentenza n. 10127 del 20/09/1999 (Rv. 530146 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Provvedimento di sospensione irrogato dal Prefetto, ex art. 223 del nuovo cod. della strada - Natura cautelare ed autonoma - Fondamento - Conseguenze - Condizionamento della emanazione all'inizio dell'azione penale per il reato - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530146-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida, previsto dall'art. 223, comma secondo, del nuovo codice della strada, è un provvedimento amministrativo di natura cautelare, il quale, a differenza di quanto accadeva secondo l'art. 91, comma quinto, del vecchio codice della strada, si configura come "autonomo" sul piano della finalità e degli effetti, nonché della stessa impugnabilità (possibile con l'opposizione ex artt. 22 e segg. della legge n. 689 del 1981), onde la sua irrogazione non è condizionata dall'eventuale inizio dell'azione penale con riguardo ai reati di lesioni colpose (o di omicidio colposo) da circolazione stradale, in relazione alla cui verificazione può avere luogo, né dall'eventuale difetto (iniziale o sopravvenuto) della condizione di procedibilità della querela con riguardo a detti reati. La suddetta autonomia si desume: a) dalla previsione di uno specifico termine di durata, rispetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; b) dalla legittimazione esclusiva del prefetto alla sua irrogazione; c) dalla previsione di presupposti suoi propri (cioè i fondati elementi di responsabilità) e di uno specifico iter procedimentale; d) dalla soggezione alla suddetta impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 223 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1993 num. 360 art. 120 CORTE COST., Cod. Strada art. 223, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)