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Sez. 1 - , Ordinanza n. 27303 del 26/10/2018 (Rv. 651466 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Determinazione consensuale dell'indennità - Accettazione - Conseguenze - Apponibilità di condizioni e termini - Inammissibilità - Ricevimento dell'acconto con riserva di successiva azione - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651466-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di determinazione consensuale dell'indennità di espropriazione, all'espropriato è accordata una facoltà di scelta tra l'accettazione dell'indennità offerta e la contestazione giudiziaria della stessa, ma non gli è consentito d'invocare il pagamento dell'acconto e di rifiutare o contestare l'indennizzo offerto dall'espropriante, risultando tale facoltà incompatibile con la scelta compiuta, la quale, presupponendo necessariamente l'accettazione dell'importo offerto dall'espropriante, comporta l'automatica definizione del subprocedimento avviato con la notificazione dell'offerta e preclude pertanto la formulazione di eventuali contestazioni o di espressa riserva di agire successivamente per la determinazione dell'indennità, non tollerando l'accettazione l'apposizione di termini o condizioni, intrinsecamente incompatibili non solo con la portata vincolante dell'accordo nei rapporti tra l'espropriante e l'espropriato, sia pure condizionatamente all'emissione del decreto di espropriazione, ma anche con la finalità pubblicistica della sollecita conclusione del procedimento ablatorio.

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1978 num. 1 art. 23, Legge 29/07/1980 num. 385 art. 7, Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 5, Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)