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Sez. 1, Sentenza n. 1567 del 21/01/2009 (Rv. 606276 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Presupposto - Mancata accettazione della stima provvisoria - Acconto dell'80 per cento sulle indennità di espropriazione ed occupazione - Corresponsione - Significato - Accettazione delle indennità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606276-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In materia di espropriazione per pubblica utilità, il giudizio di determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza postula che ne sussista il presupposto, costituito dalla mancanza di un'accettazione della stima provvisoria; non ricorre tale presupposto, qualora l'espropriato abbia chiesto il pagamento diretto dell'acconto, pari all'ottanta per cento delle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, previsto dall'art. 23, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, poiché tale evento presuppone appunto che l'espropriando abbia accettato le menzionate indennità, non essendogli consentito pretendere la detta anticipazione ed al contempo rifiutare o contestare giudizialmente l'indennizzo offertogli dall'espropriante.

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1978 num. 1 art. 23, Legge 29/07/1980 num. 385 art. 7, Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)