Sez. 1, Sentenza n. 15950 del 29/07/2005 (Rv. 583718 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Richiesta di acconto sull'indennità provvisoria - Conseguenze - Implicita accettazione dell'indennità o revoca del rifiuto - Configurabilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE
L'istanza dell'espropriando di pagamento dello speciale acconto sull'indennità provvisoria, previsto dall'art. 5 della legge n. 94 del 1982, comporta di per sé - non potendo il diritto a conseguire l'acconto stesso prescindere dall'accettazione dell'indennità provvisoria o dalla volontaria cessione dell'immobile, quali elementi a carattere premiale necessariamente postulati dal legislatore per la realizzazione del palese intento acceleratorio dell'istituto dell'acconto - l'accettazione di detto indennizzo, ove in precedenza non ancora avvenuta, o la revoca del precedente rifiuto di accettare l'indennità pur se formalmente manifestato, posto che il legislatore consente all'espropriando di modificare il comportamento suddetto "in ogni fase del procedimento espropriativo" (art. 5 bis, comma 2, legge n. 359 del 1992), a differenza di quanto avviene per la dichiarazione di accettazione considerata, invece, irrevocabile (art. 20 T.U. appr. con d.P.R. N. 327 del 2001).
Riferimenti normativi: Legge 03/01/1978 num. 1 art. 23, Legge 29/07/1980 num. 385 art. 7, Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 5, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)