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Sez. 2, Sentenza n. 5447 del 04/06/1999 (Rv. 527018 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - INEFFICACIA | Termine per la notifica (art. 644 cod. proc. civ. - Sospensione durante il periodo feriale (art. 1 legge 742/1969) - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527018-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - INEFFICACIA

Il termine previsto dall' art. 644 cod. proc. civ. entro il quale, a pena di inefficacia, deve esser notificato il decreto ingiuntivo, è di natura processuale, sicché, non incidendo su situazioni giuridiche sostanziali delle parti, e non essendo attinente alle controversie richiamate ed indicate dall' art. 3 stessa legge 7 ottobre 1969 n. 742, ai sensi dell' art. 1 della medesima, è soggetto a sospensione nel periodo feriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 188 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)