Sez. 1, Sentenza n. 2262 del 09/04/1984 (Rv. 434304 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - ECCEZIONI - CARATTERE TASSATIVO - PROCEDIMENTI SOMMARI (PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE E DI OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE) - OPERATIVITÀ DELLA SOSPENSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - ECCEZIONI - CARATTERE TASSATIVO - PROCEDIMENTI SOMMARI (PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE E DI OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE) - OPERATIVITÀ DELLA SOSPENSIONE.*
L'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, nell'indicare i procedimenti ai quali non si applica il principio della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, si pone come eccezione rispetto all'art. 1 della stessa legge e non è, pertanto, suscettibile di estensione analogica, con la conseguenza che l'esclusione dalla sospensione non opera riguardo ai procedimenti sommari, quali il procedimento d'ingiunzione e di opposizione all'ingiunzione, che sono distinti dai procedimenti cautelari cui fa riferimento l'art. 92 del R.d. 30 gennaio 1941 n. 12, richiamato dal citato art. 3 della legge n. 742 del 1969. (V 1015/81, mass n 411544).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)