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Sez. L, Sentenza n. 7655 del 04/08/1998 (Rv. 517747 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) | Predeterminazione con atto scritto della ripartizione degli utili tra le parti ai fini fiscali - Valore probatorio della scrittura - Onere per il giudice di motivazione nel caso di ritenuta insussistenza dell'impresa familiare.
Stato
decisa il 1998-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517747-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO)

Con riferimento alla disciplina dell'impresa familiare, ove la ripartizione degli utili sia stata predeterminata tra le parti con atto scritto, come richiesto dalla normativa fiscale in materia (art. 3, comma dodicesimo, D.L. 19 dicembre 1984 n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985 n. 17), il giudice non può disattendere il valore probatorio di tale scrittura, accertando l'insussistenza dell'impresa familiare, senza motivare adeguatamente sul carattere simulato dell'atto stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST., Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)