Sez. L, Sentenza n. 9683 del 17/06/2003 (Rv. 564350 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - DIRITTI DEI PARTECIPANTI - IN GENERE | Quote di partecipazione agli utili - Predeterminazione - Funzione - Idoneità a dimostrare la fattispecie costitutiva dell'impresa e l'entità della quota - Limiti.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - DIRITTI DEI PARTECIPANTI - IN GENERE
In tema di impresa familiare (art. 230 bis cod. civ.), la predeterminazione, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 576 del 1975 (integrativo dell'art. 5 del d.P.R. n. 597 del 1973) e nella forma documentale prescritta, delle quote di partecipazione agli utili dell'impresa familiare, sia essa oggetto di una mera dichiarazione di verità (come è sufficiente ai fini fiscali) o di un negozio giuridico (non incompatibile con la configurabilità dell'impresa familiare), può risultare idonea, in difetto di prova contraria da parte del familiare imprenditore, ad assolvere mediante presunzioni l'onere - a carico del partecipante che agisca per ottenere la propria quota di utili - della dimostrazione sia della fattispecie costitutiva dell'impresa stessa che dell'entità della propria quota di partecipazione (in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato) agli utili dell'impresa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., Legge 02/12/1975 num. 576 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)