Sez. 1, Sentenza n. 971 del 17/03/1976 (Rv. 379626 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - SENTENZA DI CONDANNA PER GLI ALIMENTI AD UN MINORE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA - LIMITI - ACCERTAMENTO DELLA FILIAZIONE NATURALE - LIMITAZIONI DI PROVA - VIOLAZIONE DELL'ORDINAMENTO ITALIANO - IRRILEVANZA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - SENTENZA DI CONDANNA PER GLI ALIMENTI AD UN MINORE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA - LIMITI - ACCERTAMENTO DELLA FILIAZIONE NATURALE - LIMITAZIONI DI PROVA - VIOLAZIONE DELL'ORDINAMENTO ITALIANO - IRRILEVANZA.*
Le limitazioni di prova stabilite in ordine all'accertamento della paternita naturale dall'art 269 cod civ non si applicano alla sfera delle obbligazioni patrimoniali, sicche la decisione straniera che abbia condannato un cittadino italiano a corrispondere gli alimenti in favore di un minore, la cui filiazione naturale sia stata accertata dalla decisione stessa senza le limitazioni stabilite dalla legge italiana, ben puo essere efficace nello stato italiano, limitatamente all'obbligazione patrimoniale e senza alcun effetto per lo status del figlio naturale, come del resto specificamente disposto dall'art 1 della convenzione dell'Aja 15 aprile 1958 (resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1960 n 918). (Conf 3133/72; (V 1894/74, mass n 370109).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 7, Tratt. Internaz. 15/04/1958, Legge 04/08/1960 num. 918 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)