Sez. 1, Sentenza n. 4480 del 09/10/1978 (Rv. 394150 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE - OBBLIGAZIONE ALIMENTARE E DISCIPLINA RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DEL SOTTOSTANTE RAPPORTO DI FILIAZIONE - AUTONOMIA - DELIBAZIONE DI UNA SENTENZA STRANIERA CONTENENTE LO ACCERTAMENTO DELLA FILIAZIONE E LA PRONUNCIA SULLA OBBLIGAZIONE ALIMENTARE - SCINDIBILITA DEI DUE CAPI DELLA SENTENZA - DIRITTO AGLI ALIMENTI - LIMITAZIONI DI PROVA INERENTI AI RAPPORTI FAMILIARI - RILEVANZA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE - OBBLIGAZIONE ALIMENTARE E DISCIPLINA RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DEL SOTTOSTANTE RAPPORTO DI FILIAZIONE - AUTONOMIA - DELIBAZIONE DI UNA SENTENZA STRANIERA CONTENENTE LO ACCERTAMENTO DELLA FILIAZIONE E LA PRONUNCIA SULLA OBBLIGAZIONE ALIMENTARE - SCINDIBILITA DEI DUE CAPI DELLA SENTENZA - DIRITTO AGLI ALIMENTI - LIMITAZIONI DI PROVA INERENTI AI RAPPORTI FAMILIARI - RILEVANZA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Le convenzioni internazionali in materia di obbligazione alimentare, al fine di assicurare un minimo di assistenza ai minori, anche mediante l'esecuzione piu sollecita possibile delle pronunzie emesse al riguardo, rendono autonoma l'obbligazione alimentare dalla disciplina che, negli ordinamenti degli stati contraenti, regola l'accertamento del sottostante rapporto di filiazione, considerato come semplice elemento qualificante della obbligazione medesima. Ne consegue che, in materia di delibazione di una sentenza straniera, il capo relativo all'obbligazione alimentare deve ritenersi scindibile, anche quando la sua configurazione autonoma presuppone le conclusioni cui e pervenuto il giudice straniero sul capo della sentenza relativo all'accertamento della filiazione, e pertanto, per effetto della scindibilita dei capi della sentenza straniera, il diritto agli alimenti, esulando dall'ambito dei rapporti familiari, si sottrae alle limitazioni di prova inerenti a detti rapporti e resta regolato dalle Disposizioni della legge del luogo in cui e avvenuto il fatto dal quale deriva l'obbligazione alimentare. (V 971/76, mass n 379626; (V 351/71, mass n 349900).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Preleggi art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 7, Tratt. Internaz. 15/04/1958 num. 1, Legge 04/08/1960 num. 918
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)