Sez. 1, Sentenza n. 23379 del 09/11/2007 (Rv. 600236 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Acquiescenza - Configurabilità - Condizioni - Rimessione a giustizia - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE
L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione a norma dell'art. 329 cod. proc. civ., sussiste qualora l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa e univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia: cioè quando gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione; tale ipotesi non ricorre qualora la parte abbia dichiarato di rimettersi a giustizia, formula che non implica la rinuncia ad impugnare una decisione iniqua o errata (nella specie, la S.C. non ha ritenuto "acquiescente" la condotta del P.M. che, non formulando conclusioni in ordine al contributo a carico del genitore non affidatario per il mantenimento della figlia, si sia implicitamente rimesso alla valutazione adottata dal tribunale nella determinazione dell'assegno di mantenimento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)