Sez. 1, Sentenza n. 12419 del 07/07/2004 (Rv. 576423 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Pubblico Ministero che si sia "rimesso alla giustizia" - Impugnazione della sentenza - Ammissibilità - Fattispecie in tema di giudizio elettorale.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE
La dichiarazione della parte di "rimettersi alla giustizia" circa la domanda attore non implica acquiescenza ad ogni e qualsiasi decisione, ma sta unicamente a significare che la parte rimane in attesa di una pronuncia secondo diritto ed equità, senza rinunciare alla possibilità di impugnare una decisione iniqua o errata, e tale principio è destinato maggiormente a valere nel caso in cui a rimettersi alla giustizia sia stato il Pubblico Ministero, che, intervenendo a tutela dell'interesse pubblico, non può certo abdicare preventivamente alla possibilità di impugnare una decisione contraria alla Legge. (Nella fattispecie, relativa a giudizio elettorale, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, che aveva escluso la necessità dell'integrazione del contraddittorio, nel giudizio di secondo grado, nei confronti del procuratore della Repubblica, che davanti al tribunale si era rimesso alla giustizia).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)