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Sez. 5, Ordinanza n. 4997 del 02/03/2009 (Rv. 607077 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Accertamenti compiuti dagli organi esecutivi della Commissione per la lotta antifrode (OLAF) - Rilevanza probatoria ai fini dell'avviso di accertamento per il recupero dei dazi - Sussistenza - Onere probatorio a carico del contribuente.
Stato
decisa il 2009-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607077-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di tributi doganali, gli accertamenti compiuti (di propria iniziativa o su segnalazione degli Stati membri) dagli organi esecutivi della Commissione per la lotta antifrode (OLAF), ai sensi del Reg. CEE n. 1073 del 1999, "a posteriori" o quando vi sia un motivo per dubitare sull'autenticità della documentazione relativa all'origine e/o alla provenienza della merce, hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari e, quindi, possono essere posti a fondamento dell'avviso di accertamento per il recupero dei dazi sui quali siano state riconosciute esenzioni o riduzioni, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità del regime agevolativo.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 25/05/1999 num. 1073

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)