Sez. 5, Sentenza n. 13496 del 27/07/2012 (Rv. 623708 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Accertamenti compiuti dagli organi esecutivi della Commissione per la lotta antifrode (OLAF) - Rilevanza probatoria - Sussistenza - Fondamento - Regime giuridico differenziato in relazione alle tipologie di atti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE
In tema di tributi doganali, tutti gli accertamenti compiuti dall'OLAF (servizio antifrode dell'Unione Europea) hanno rilevanza probatoria nell'ordinamento comunitario in forza di quanto previsto dal Regolamento CEE n. 1073/1999, poiché non solo l'art. 9, comma primo, riconosce efficacia probatoria privilegiata ai fatti accaduti in presenza degli ispettori, e l'art. 9, comma secondo, stabilisce l'equipollenza della relazione redatta al termine delle indagini a quella redatta agli ispettori amministrativi dello Stato membro, ma l'art. 9, comma terzo, e l'art. 10, comma primo, prevedendo la trasmissione alle autorità degli Stati membri interessati, rispettivamente, di "ogni documento utile" acquisito e la comunicazione di "qualsiasi informazione" ottenuta nel corso delle indagini, inducono a ritenere l'utilizzabilità anche di altre fonti di prova emergenti dalle indagini svolte dall'organismo antifrode, e quindi anche dei verbali delle operazioni di missione.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 25/05/1999 num. 1073 art. 9, Regolam. Consiglio CEE 25/05/1999 num. 1073 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)