Sez. 1, Sentenza n. 23190 del 10/05/2002 Cc. (dep. 17/06/2002) Rv. 221640 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Sopravvenienza di misura cautelare della custodia in carcere - Incompatibilità automatica - Esclusione - Condizioni per la prosecuzione del beneficio penitenziario - Indicazione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
L'incompatibilità della misura cautelare della custodia in carcere con la prosecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare non è automatica, ma è subordinata alla valutazione del tribunale di sorveglianza di incidenza che il fatto contestato al condannato può avere sulla perdurante idoneità del beneficio concesso a perseguire i fini rieducativi e preventivi ad esso connessi, sicché è illegittima la revoca di quest'ultimo disposta per il semplice sopraggiungere, nel corso della sua esecuzione, di un provvedimento custodiale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)