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Sez. 2, Sentenza n. 2613 del 20/03/1999 (Rv. 524364 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Promessa di vendita - Norme sulla garanzia per vizi e difetti della cosa venduta - Inapplicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524364-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)

Il promissario acquirente anche nell'ipotesi in cui consegua la disponibilità della cosa prima della stipulazione del contratto definitivo non può valersi della disciplina relativa alla garanzia dei vizi della cosa venduta (art. 1490 cod. civ.) che presuppone la conclusione del contratto definitivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)