diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8200 del 22/07/1993 (Rv. 483269 - 01)

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - In genere (nozione, caratteri, distinzione) | Preliminare di vendita - Consegna del bene promesso anteriormente alla stipula del contratto definitivo - Inidoneità del bene consegnato o mancanza nello stesso delle qualità promesse - Disciplina relativa alla garanzia per vizi - Inapplicabilità - Tutela del promittente compratore.
Stato
decisa il 1993-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483269-01

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - In genere (nozione, caratteri, distinzione)

Il promittente compratore, nel caso in cui l'altra parte, dopo essersi obbligata a consegnare il bene promesso in un momento anteriore alla stipulazione del contratto definitivo, consegni una cosa priva di alcune delle caratteristiche convenzionalmente fissate nell'accordo preliminare o affetta da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata, può, come qualsiasi creditore, pretendere, senza necessità del previo esperimento dell'azione di adempimento della obbligazione di concludere il contratto prevista dall'art. 2932 cod. civ., l'esatto adempimento di quella autonoma obbligazione di consegna o chiedere, in casi di inesatto adempimento, la risoluzione del contratto, ma non può avvalersi della disciplina relativa alla garanzia per i vizi della cosa venduta (art. 1490 cod. civ.), che presuppone la conclusione del contratto definitivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)