Sez. 2, Sentenza n. 118 del 08/01/1992 (Rv. 475237 - 01)
Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - In genere | Promessa di vendita - Norme sulla garanzia per vizi e difetti della cosa venduta - Inapplicabilità - Conseguenze.
Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - In genere
Alla promessa di compravendita non sono applicabili le norme sulla garanzia per vizi e difetti della cosa, che si riferiscono soltanto alla vendita e presuppongono, quindi, il trasferimento del bene, per cui il promittente acquirente, nel caso di difformità, può solo rifiutare il proprio consenso alla stipulazione del contratto traslativo e domandare la risoluzione del contratto preliminare o chiedere l'adempimento della obbligazione del promittente venditore previa eliminazione a proprie spese dei vizi e difformità riscontrate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1490
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)