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Sez. 2, Sentenza n. 118 del 08/01/1992 (Rv. 475237 - 01)

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - In genere | Promessa di vendita - Norme sulla garanzia per vizi e difetti della cosa venduta - Inapplicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475237-01

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - In genere

Alla promessa di compravendita non sono applicabili le norme sulla garanzia per vizi e difetti della cosa, che si riferiscono soltanto alla vendita e presuppongono, quindi, il trasferimento del bene, per cui il promittente acquirente, nel caso di difformità, può solo rifiutare il proprio consenso alla stipulazione del contratto traslativo e domandare la risoluzione del contratto preliminare o chiedere l'adempimento della obbligazione del promittente venditore previa eliminazione a proprie spese dei vizi e difformità riscontrate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1490

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)