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Sez. 2, Sentenza n. 1013 del 12/02/1980 (Rv. 404467 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE - MURO SUL CONFINE DI PROPRIETA ESCLUSIVA DEL SOGGETTO CHE APPONE LE TUBAZIONI - OBBLIGO DELLE DISTANZE - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404467-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE - MURO SUL CONFINE DI PROPRIETA ESCLUSIVA DEL SOGGETTO CHE APPONE LE TUBAZIONI - OBBLIGO DELLE DISTANZE - PERSISTENZA.*

A differenza della disciplina dettata dall'art 573 del codice civile del 1865, il quale stabiliva per l'impianto di tubi il rispetto delle distanze solo se sul confine esisteva un muro comune od altrui e, conseguentemente, non prevedeva un Obbligo di distanza nel caso in cui sul confine esistesse un muro di proprieta esclusiva del proprietario dei tubi, l'art 889 del codice civile vigente impone il rispetto della distanza anche se sul confine vi sia un muro di proprieta esclusiva di chi appone le tubazioni. (V 199/76, mass n 378856; (V 1860/56; (V 333/47).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. Abrog. art. 573

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)