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Sez. 5, Sentenza n. 7219 del 28/05/2001 (Rv. 547056 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Art. 12 direttiva CEE n. 335 del 17 luglio 1969 - Portata - "Self - executing" - Limite posto all'applicazione di imposte di trasferimento da parte degli Stati membri - Operazioni di scissione delle società - Applicabilità del detto limite - Sussistenza - Imposte considerate - INVIM - Esclusione - Fondamento - Imposte ipotecarie e catastali - Operatività dell'art. 12 cit. - Sussistenza - Conseguenze, a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.
Stato
decisa il 2001-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547056-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

Ai fini dell'art. 12 della direttiva CEE n. 335/69 del 17 luglio 1969 - che, in tema di imposte indirette sulla raccolta di capitali, pone, con una prescrizione sufficientemente precisa ed incondizionata, e quindi direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale, un limite all'applicazione di imposte di trasferimento da parte di singoli Stati membri in relazione ai conferimenti di beni immobili o di aziende commerciali situati sul loro territorio, la scissione societaria deve essere considerata operazione similare alla fusione, cui detta disciplina è riferibile per effetto della sentenza della Corte di giustizia 13 febbraio 1996 (in cause riunite 197/94 e 252/94). Ne consegue che - mentre deve ritenersi che detta operazione possa essere assoggettata, in sede nazionale, alle imposte (ipotecarie e catastali) in tema di pubblicità fondiaria, in misura non superiore a quelle applicabili alla fusione (imposte la cui applicazione in sede di scissione è divenuta incompatibile con il diritto comunitario a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, che a tali tributi ha sottratto i trasferimenti immobiliari effettuati nell'ambito della fusione) - tra le imposte per le quali opera il limite di cui al citato art. 12 non rientra, invece, l'INVIM, la quale, essendo diretta a colpire (non il trasferimento, ma) l'incremento di valore conseguito dall'immobile al momento del trasferimento ovvero al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto, rimane estranea all'ambito di applicazione della direttiva. (Principio sancito nel vigore dell'art. 6, comma settimo del d.P.R. n. 643 del 1972, prima delle modifiche apportate dall'art. 16, comma quattordicesimo della legge n. 537 del 1993).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 10, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 12, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 1, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Civ. art. 2504 septies, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)