Sez. 5, Sentenza n. 12716 del 09/07/2004 (Rv. 574406 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - IN GENERE | Direttiva comunitaria incondizionata e precisa - Contrasto con il diritto interno - Obbligo di non applicazione del dritto nazionale - Per il Giudice e per la P.A. - Affermazione - Fondamento - Fattispecie.
COMUNITÀ EUROPEA - IN GENERE
In tema di rapporti tra il diritto interno e quello comunitario, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, avente effetti vincolanti nell'ordinamento interno, le disposizioni di una direttiva, incondizionate e sufficientemente precise, possono essere fatte valere dinanzi ai giudici nazionali, sia che lo Stato non abbia recepito tempestivamente la direttiva nel diritto nazionale, sia che l'abbia recepita in modo inadeguato, e il giudice nazionale (nella specie: italiano), così come la Pubblica Amministrazione, è obbligato a non applicare la normativa interna contrastante con una direttiva siffatta (incondizionata e precisa) (Nella specie è stata esclusa l'applicabilità della disciplina del registro, in riferimento alle operazioni di conferimento di un ramo dell'attività di una società di capitali in altra società di capitali, remunerato con quote sociali della conferitaria, in applicazione della Direttiva del consiglio n. 85/303/CEE del 10 giugno 1985).
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303, DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)