Sez. 1, Sentenza n. 1369 del 09/05/1988 Cc. (dep. 22/06/1988) Rv. 178687 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - OBBLIGAZIONI CIVILI NASCENTI DAL REATO - ADEMPIMENTO - IMPOSSIBILITÀ - VALUTAZIONE.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - OBBLIGAZIONI CIVILI NASCENTI DAL REATO - ADEMPIMENTO - IMPOSSIBILITÀ - VALUTAZIONE.*
L'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, richiesto come condizione per poter beneficiare della liberazione condizionale, va riguardato come un aspetto del sicuro ravvedimento che il condannato è tenuto a fornire, Ond'è che sull'oggettiva reintegrazione patrimoniale deve prevalere l'aspetto soggettivo. (nella specie il principio è stato affermato con riferimento alla posizione dei minorenni per i quali - data la loro normale carenza di disponibilità finanziarie - assume Rilevanza, in alternativa all'impossibilità di far fronte alle ricordate obbligazioni civili, l'interessamento verso la vittima, inteso a lenire le conseguenze della condotta criminosa). (Conf mass n 169300; (Conf mass n 145792).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)