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Sez. 1, Sentenza n. 956 del 03/04/1985 Cc. (dep. 18/05/1985) Rv. 169300 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - IMPOSSIBILITÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI CIVILI - PROVA DEL RAVVEDIMENTO - CRITERIO.*
Stato
decisa il 1985-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169300-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - IMPOSSIBILITÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI CIVILI - PROVA DEL RAVVEDIMENTO - CRITERIO.*

Ai fini della liberazione condizionale, l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato è inquadrabile nella dimostrazione di sicuro ravvedimento, non tanto sotto l'aspetto oggettivo della reintegrazione patrimoniale, quanto, e soprattutto, sotto l'aspetto soggettivo di concreta resipiscenza. Quindi nel caso di impossibilità di adempiere a tali obbligazioni, (impossibilità che non si identifica con la Mancanza assoluta di risorse economiche) il condannato non è esonerato dal compimento di un qualsiasi gesto di solidarietà, come dimostrazione di un effettivo interessamento al fine di lenire le conseguenze materiali e morali del reato. (V mass n 156829; (V mass n 145792; (V mass n 144349).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)